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Recupero crediti estero: agenzia internazionale di recupero crediti

 

Con l’internazionalizzazione e la quarta rivoluzione (Floridi, 2018) è importante per le aziende italiane tutelare di più il proprio credito. Con un mercato interno stagnate e un’economia rallentata, per le piccole e medie imprese occorrono nuovi sbocchi dove vendere i propri prodotti e trovare materie prime a costi più accessibili. Iniziare un processo di globalizzazione comporta difficoltà. Non si tratta esclusivamente di iniziare a vendere all’estero oppure spostare la sede operativa. L’internazionalizzazione delle PMI è quindi un processo complesso, che prevede come primo obiettivo la gestione attenta dei propri crediti

Per questo motivo bisogna analizzare, stimare e se capita recuperare i propri crediti. Inoltre in un periodo come quello attuale influenzato dal covid occorre esercitare anco più cautela e attenzione.

In generale, il rischio di credito indica la possibilità che un soggetto non adempia – anche parzialmente – agli obblighi di pagamento o rimborso verso il creditore. Questa previsione viene valutata in base ad alcuni fattori che determinano uno score aziendale di affidabilità commerciale.

Soprattutto di questi tempi, il rischio di insolvenza è un’ombra che si allunga su molte realtà imprenditoriali. Le imprevedibili complicazioni del mercato e il conseguente o protratto disordine finanziario aumentano la probabilità di trovare una percentuale di debitori nel proprio portafoglio clienti. I problemi finanziari e le criticità pregresse di un’azienda possono causare ripercussioni sull’intero flusso di cassa di chi intenda intrecciare partnership o concedere un credito.

In base alla normativa UE, invece, l’operazione di recupero crediti all’estero si può attivare nel momento in cui il giudice emette un’ordinanza di obbligo di pagamento, che è immediatamente riconosciuta esecutiva in tutti i Paesi UE, senza necessità di procedure ulteriori. Ordinanza alla mano, il primo passaggio da compiere consiste nell’identificare i dati del conto corrente estero del debitore. In virtù dell’art.14 del Regolamento, a seguito dell’accertamento del debito, il creditore può entrare in possesso di informazioni quali le coordinate bancarie del debitore e il nome e l’indirizzo della banca nella quale è stato aperto il conto.

 

 

 

 

 
 
 

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