MANCATA RISCOSSIONE DEI CREDITI E RESPONSABILITÀ PER DISSIPAZIONE DEL PATRIMONIO

LA CLASSIFICAZIONE E LA GESTIONE DEL RISCHIO

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A cura di Milene Sicca 
 
Mancata riscossione dei crediti e responsabilità per dissipazione del patrimonio 
 “La mancata riscossione dei crediti da parte dell’imprenditore costituisce condotta di bancarotta fraudolenta per depauperamento del patrimonio aziendale”. Cassazione Penale, Sez. V, 06 febbraio 2020, n. 12911
 
La pronuncia della suprema Corte ribadisce il costante orientamento secondo cui “la mancata riscossione di crediti integra il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale di cui all’art. 216, c. 1, L. Fall. poiché l’oggetto delle condotte di depauperamento è il patrimonio in senso lato, comprensivo delle ragioni di credito che devono concorrere alla formazione dell’attivo patrimoniale”. 
 
In  particolare il c. 1 art 216 recita testualmente: “ è punito con la reclusione da tre a dieci anni, se è dichiarato fallito, l’imprenditore, che: 1) ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti” il termine “dissipazione” va inteso come spreco, sperpero.
Nel caso in commento all’imprenditore è stata contestato di non  aver fatto nulla per riscuotere i propri crediti aziendali, creando un pregiudizio dovuto al mancato realizzo di quei flussi di cassa indispensabili per far fronte alle passività e garantire la continuità aziendale. 
Lo stesso Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza pone la sua attenzione sullo  stato di “crisi” come il conseguente stato di difficoltà economico/finanziaria che rende probabile l’insolvenza dell’impresa ed è caratterizzato dall’inadeguatezza dei flussi di cassa…. le cui cause posso derivare da una crisi finanziaria (mancati incassi) o da una crisi economica (carenza di fatturato) o entrambi, per far fronte regolarmente alle obbligazioni. 
 
Se questi flussi di cassa non pervengono sistematicamente nelle casse dell’impresa si genera una progressiva asfissia finanziaria che porta progressivamente all’insolvenza irreversibile con conseguente  dichiarazione di fallimento, quale presupposto per l’aggravante della bancarotta patrimoniale laddove l’imprenditore  abbia violato i suoi obblighi di conduzione responsabile dell’impresa, come previsto dal novellato art 2086 del cc.  
 
Quando sentiamo parlare di ciclo attivo dell’impresa ricorre sempre  l’assunto “cash is king” proprio perché l’incasso delle fatture rappresenta il coronamento di tutto lo sforzo imprenditoriale. 
 
Il ciclo attivo è infatti costituito da tutto quello che l’imprenditore progetta-costruisce-vende e, si auspica, incassa. 
Quindi i “crediti” sono beni che vanno maneggiati con estrema cura e tempestività. 
 
In un mondo ideale non ci dovrebbe essere questo tipo di attenzione, perché l’adempimento di un’obbligazione passiva da parte del debitore, dovrebbe avvenire costantemente e negli esatti termini pattuiti ma, purtroppo,  frequentemente non è così.
Per questo motivo la Suprema Corte attribuisce all’imprenditore un concorso di colpa nella violazione di un obbligo di diligenza nell’attivarsi per recuperare i propri crediti di fronte all’inerzia dei debitori,  intendendo che, se non si attiva – direttamente o indirettamente attraverso figure professionali terze-  “dissipa” il patrimonio aziendale che verrà così sperperato a beneficio e indebito arricchimento della clientela inadempiente.
 
A mio parere  quest’obbligo di diligenza in capo all’imprenditore si configura già a priori nella scelta della propria clientela e cioè nel valutare prudentemente chi fornire e chi no per non incorrere in un’ulteriore responsabilità che è quella dell’incauto affidamento verso soggetti immeritevoli. 
 
Questo aspetto accresce verticalmente l’alea e cioè il rischio di credito specie se, come nella maggior parte dei casi,  il pagamento della fornitura di beni o servizi avviene in modo differito rispetto alla prestazione.   
 
Stesso rischio si configura nel mancato monitoraggio del mantenimento dei requisiti di solvibilità. Non è detto infatti che un cliente che ha sempre pagato regolarmente continui a farlo. 
 
                   GIB Italia Service Srl 
 
Società Specializzata ex 104 ter e 106 L.F.

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