Codice Etico
Premessa
GIB Italia Service srl, considerata la delicatezza e l’importanza delle operazioni che quotidianamente vengono poste in essere nell’ambito dell’attività, si è dotata di un proprio Codice Etico a tutela dei diritti dei propri clienti e nel rispetto delle Leggi vigenti in materia.
Le Licenze di Pubblica Sicurezza intestate all’amministratore Dott.ssa Milène Sicca e alla propria organizzazione sono conferite specificatamente a persone munite di specifici requisiti espressamente previsti dalla legge. L’amministratore ha nominato quale Preposto il Dott. Fabio Lingerio la cui funzione è stata espressamente sottoposta e autorizzata dal Questore di Como.
Le Licenze in menzione sono le seguenti:
- Licenza ex art 134 TULPS per l’attività di informazioni commerciali e indagini patrimoniali rilasciata dal Prefetto di Como
- Licenza ex art 115 TULPS per l’attività di recupero crediti conto terzi rilasciata dal Questore di Como
Principi generali
- Art. 1 – Finalità ed ambito di applicazione
Il presente codice etico (di seguito denominato “codice”) reca i principi guida del comportamento che tutti i soggetti che operano all’interno della sfera aziendale di GIB Italia Service srl , amministratore, preposto, dipendenti e collaboratori (anche con p.iva), devo rispettare nell’adempimento dei propri doveri sia per la protezione dei dati personali, che per i doveri di lealtà, imparzialità, diligenza ed operosità previsti dalla normativa di merito e in particolar modo il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza TULPS e alle disposizioni previste dagli artt. 134 – 137 del R.D. n. 773/1931, dagli artt. 257 e ss. del Regolamento di Esecuzione del Testo Unico di Leggi di Pubblica Sicurezza, del D.L.vo n. 271 del 28 luglio 1989 e degli artt. 38 e 222 delle Norme di Attuazione, di Coordinamento e Transitorie del Codice di Procedura Penale nonché quelle stabilite dalla Legge 31 dicembre 1996 n. 675 e dai successivi provvedimenti del Garante – tra cui quello assunto in data 27 novembre 1997 b, 2/1997 “Autorizzazione al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale de 29 novembre 1997 n. 279 e provvedimento n. 6 del 29.12.1997. - Art. 2 – Separazione delle attività
All’interno dei locali d’ufficio di GIB Italia Service srl le attività richiamate dalle due Licenze, sono svolte in maniera separata in diversi e specifici locali al fine di non generare commistione o violazione dei criteri di riservatezza previsti per ciascun ambito di azione. - Art. 3 – Deontologia comportamentale
L’atteggiamento che l’amministratore e il personale GIB Italia Service srl devono tenere nei confronti dei terzi, siano essi privati cittadini o pubbliche autorità, va improntato a criteri di massima disponibilità e di generale rispetto, sempre nei limiti previsti dalle leggi vigenti. Nei confronti degli Organi dello Stato a cui l’attività è sottoposta, all’amministratore e al proprio personale è fatto obbligo prestare la massima collaborazione sia nel fornire tutti necessari chiarimenti sullo svolgimento dell’attività, che nel prestare la propria opera nei casi in cui gli viene chiesto un intervento di ausilio per i fini di giustizia.
Ogni collaboratore si impegna a rispettare il codice al momento dell’assunzione dell’incarico e a tenere una condotta ispirata ai principi di lealtà, imparzialità, integrità ed onestà; evita ogni atto o comportamento che violi o possa far ritenere violate le disposizioni di legge o di regolamento o contenute nel codice. I rapporti tra l’amministratore, il preposto, i dipendenti e consulenti esterni (anche con p.iva) sono improntati sulla fiducia e collaborazione. Il dipendente si adopera affinché le relazioni con i colleghi siano ispirate ad armonia ed evita atti o comportamenti caratterizzati da animosità o conflittualità. Il dipendente conforma la propria attività e l’uso dei beni d’ufficio messi a sua disposizione da GIB Italia Service ai criteri di correttezza, rispetto e cura della cosa altrui; limita ai casi di assoluta necessità l’eventuale uso per ragioni personali delle apparecchiature telefoniche, delle fotocopiatrici e degli elaboratori dandone previa comunicazione all’amministratore ai fini autorizzativi . Il dipendente dedica al lavoro d’ufficio la giusta quantità di tempo e di impegno, evitando assenze o allontanamenti indebiti. Nelle relazioni con l’esterno, il preposto, il dipendente, il collaboratore esterno (anche con p.iva) si comportano in modo tale da determinare fiducia e collaborazione da parte dei soggetti che entrano in contatto con l’organizzazione GIB Italia Service srl ; mostrano cortesia e disponibilità nella comunicazione con il pubblico e cura la trattazione delle questioni in maniera efficiente e sollecita. - Art. 4. Obblighi di riservatezza
Per tutte le attività poste in essere dall’organizzazione GIB Italia per lo svolgimento dell’attività e la protezione dei dati e in modo particolare per quanto attiene le informazioni commerciali e indagini patrimoniali, è un dovere fondamentale il rispetto della normativa sulla privacy richiamata all’art. 4 D.lgs 196/2003. GIB Italia è dotata di un proprio articolato di regole per la tutela della Privacy che ogni dipendente e collaboratore sottoscrive. Il Cliente inoltre deve essere informato sulla riservatezza delle informazioni acquisite nei confronti del destinatario dell’attività informativa specie nei casi in cui sia esentato dal richiedere il consenso dell’interessato per il trattamento dei dati acquisiti. - Art. 5 – Imparzialità
L’amministratore, il preposto e tutto il personale GIB Italia interno ed esterno sono tenuti ad operare con imparzialità, evitando trattamenti di favore e disparità di trattamento. Si astengono dall’effettuare pressioni indebite e le respingono, adottano iniziative e decisioni nella massima trasparenza ed evitano di creare o di fruire di situazioni di privilegio; non assumono impegni né fanno promesse personali che possano condizionare l’adempimento dei doveri d’ufficio; fermo il diritto di associazione e il diritto di adesione a partiti politici e sindacati, comunicano all’amministratore e/o al preposto l’adesione ad associazioni, circoli od altri organismi di qualsiasi natura i cui interessi possano influenzare lo svolgimento delle funzioni d’ufficio. - Art. 6 – Integrità
L’amministratore e il personale GIB Italia non utilizzano le proprie funzioni per perseguire fini illeciti o un ingiusto beneficio sia privato che nell’interesse dell’impresa; operano nella massima trasparenza ed evitano ogni comportamento che possa configurare il reato di corruzione; nei rapporti privati evita di dichiarare o di lasciare intendere la propria posizione nei casi in cui tale menzione non risponda ad esigenze obiettive; al personale GIB Italia è vietato far uso di informazioni non disponibili al pubblico o non rese pubbliche, ottenute anche in via confidenziale nell’attività d’ufficio per realizzare profitti o interessi privati; non sollecita né accetta, per sé o per altri, alcun dono o altra utilità da parte di soggetti comunque interessati all’attività di GIB Italia o che intendano entrare in rapporto con esso, con eccezione dei regali di modico valore. Nel caso in cui riceva pressioni illegittime o vengano offerti regali, benefici o altre utilità eccedenti il modico valore, il dipendente è tenuto a darne tempestiva comunicazione all’amministratore o al preposto. - Art. 7 – Conflitto d’interessi
Il personale GIB Italia si adopera per prevenire situazioni di conflitto d’interessi, ed informa e/o il preposto degli eventuali interessi, anche di natura economica, che egli, il coniuge, i parenti entro il quarto grado o i soggetti conviventi abbiano nelle attività o nelle decisioni di propria competenza; si astiene in ogni caso dal partecipare ad attività o decisioni che determinano tale conflitto, e fornisce all’amministratore e/o al preposto ogni ulteriore informazione richiesta; si astiene dal partecipare, per un periodo di almeno due anni, alla trattazione delle questioni di competenza di GIB Italia che possano coinvolgere interessi di propri precedenti soci in affari ovvero, fuori dei casi in cui è autorizzato, di precedenti datori di lavoro; si astiene in ogni altro caso in cui sussistano gravi ragioni di convenienza o nei quali, anche in ragione di una grave inimicizia, la propria partecipazione alla trattazione della questione possa ingenerare nocumento a GIB Italia; informa tempestivamente l’amministratore e/o il preposto degli eventuali contatti avviati, ai fini dell’assunzione di incarichi o di attività esterni all’Ufficio, con soggetti interessati anche solo potenzialmente all’attività di GIB Italia; si obbliga a non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi con GIB Italia per un periodo di almeno due anni. - Art. 8 – Entrata in vigore
Il presente codice etico entra in vigore il 01.01.2016 ed annulla e supera ogni precedente analoga disposizione.
L’amministratore
Dott.ssa Milène Sicca