
INSINUAZIONI AL PASSIVO
Il servizio di insinuazioni al passivo offerto consiste in un’assistenza tecnica con le necessarie competenze relativamente alle procedure concorsuali.
L’insinuazione al passivo indica la domanda con la quale i creditori di una società fallita chiedono l’ammissione del loro credito al passivo del fallimento. Questa attività ha lo scopo di ottenere il soddisfacimento del proprio credito.
La domanda è tempestiva quando viene presentata, con le modalità sotto specificate, entro i 30 giorni prima dell’udienza di verifica dei crediti, la cui data viene fissata con la sentenza che ha dichiarato il fallimento.
La domanda può comunque essere presentata anche in data successiva, purché entro un anno dalla data di dichiarazione del fallimento.
In tal caso si considera tardiva, è efficace, ma può comportare una limitazione nel diritto a partecipare alla ripartizione dell’attivo fallimentare (ciò che si è ricavato dalla liquidazione dei beni e crediti del soggetto fallito) per la parte eventualmente già distribuita.
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INSINUAZIONI AL PASSIVO
L’insinuazione al passivo indica la domanda con la quale i creditori di una società fallita chiedono l’ammissione del loro credito al passivo del fallimento. Questa attività ha lo scopo di ottenere il soddisfacimento del proprio credito.
Domanda di insinuazione al passivo
La domanda di ammissione al passivo si presenta con ricorso ai sensi dell’art. 93 L.F. che prescrive di trasmettere, la stessa, almeno entro 30 gg prima dell’udienza fissata per l’esame dello stato passivo. Tale ricorso deve essere trasmesso all’indirizzo PEC indicato nell’avviso (secondo ex art. 92 L.F.) unitamente ai documenti che seguono:
- l’indicazione della procedura cui si intende partecipare e le generalità del creditore;
- la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo;
- la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;
- l’eventuale indicazione di un titolo di prelazione, [anche in relazione alla graduazione del credito] nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale;
- l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata, al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, le cui variazioni è onere comunicare al curatore.
Sempre ai sensi dell’art. 93 L.F. “Il ricorso è inammissibile se è omesso o assolutamente incerto uno dei requisiti (documenti ut supra) di cui ai nn. 1), 2) o 3) del precedente comma. Se è omesso o assolutamente incerto il requisito di cui al n. 4), il credito è considerato chirografario.
Tardività della domanda
Circa la tardività di cui all’art. 101, occorre specificare che si considera tempestiva quella domanda di ammissione del proprio credito al passivo del fallimento entro i 30 giorni prima dell’udienza di verifica dei crediti, viceversa è tardiva la domanda pervenuta al curatore fallimentare dopo i 30 giorni antecedenti all’udienza in questione (purché entro i 12 mesi dalla dichiarazione del fallimento).
La data data di tale udienza viene fissata con la sentenza che ne ha dichiarato il fallimento.
Cosa comporta la tardività della domanda?
Sebbene essa risulti efficace e meritevole di accoglimento, in concreto ne comporta una limitazione nel diritto a partecipare alla ripartizione dell’attivo, essendo ammesso il creditore “tardivo” solamente alla ripartizione dell’attivo fallimentare residuo, al netto, in sostanza, della parte eventualmente già distribuita.
NB: per attivo fallimentare si intente ciò che si è ricavato dalla liquidazione dei beni e crediti del soggetto fallito.
Creditore privilegiato e chirografario
Ulteriore distinzione deve essere fatta in relazione alla differenza tra creditore privilegiato e creditore chirografario:
si intende privilegiato il creditore che ha diritto a far valere per intero il suo credito sul bene oggetto di prelazione (in questo caso sull’attivo fallimentare); viceversa l’altro creditore – chirografario – concorrerà proporzionalmente solamente su ciò che ne rimane (essendo già stati soddisfatti i creditori privilegiati).
Tuttavia, anche se ammesso tardivamente, il creditore privilegiato concorre anche alle ripartizioni avvenute precedentemente alla sua ammissione al passivo.
Ciò non avviene nel caso di creditore chirografario.
Esso, infatti, concorre soltanto alla ripartizione posteriore alla sua ammissione al passivo, in proporzione del rispettivo credito (salvo che non provi che il ritardo di presentazaione della domanda di ammissione sia derivato da causa a lui non imputabile: in tal caso potrà concorrere anche alla ripartizione avvenuta precedentemente alla sua istanza).
Questi sono i caratteri principali afferenti all’Insinuazione al passivo di un imprenditore (società) fallito.